Interni di Abitazioni
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Sappiamo tutti che la maggior parte degli interventi edilizi richiedono un permesso o prevedono una comunicazione al Comune. In alcuni casi però, le norme prevedono che per interventi di modesta entità non sia necessario comunicare alcunché alle autorità. Queste opere “modeste” rientrano nell’ambito della cosiddetta “edilizia libera” .
I lavori di edilizia libera sono disciplinati dall’art. 6 del T.U.E. (Testo Unico dell’Edilizia, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001).
Tali lavori di ristrutturazione ricadono esclusivamente sotto la responsabilità del proprietario , e prima di cominciare è sempre bene verificare che nel Comune dove è sito l’appartamento, non vi siano norme più restrittive di quelle nazionali. Per accertarsi di questa eventualità, vi consiglio di rivolgervi direttamente all’Ufficio Tecnico Comunale. Gli impiegati sapranno dirvi se potete dare avvio ai vostri lavori, oppure occorre che facciate una domanda tramite un tecnico.
Ma torniamo sul nostro argomento. L’art. 6 del Testo Unico, dichiara che gli interventi che si possono realizzare liberamente (senza fare domanda) sono i seguenti.
1. interventi di manutenzione ordinaria ;
2. interventi per l’eliminazione di barriere architettoniche che non comportano la realizzazione di ascensori esterni, o di manufatti che alterano la sagoma dell’edificio;
3. interventi che prevedono l’installazione di pannelli solari o fotovoltaici (l’edificio però non deve essere situato nel centro storico);
4. interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria (la potenza termica utile nominale deve essere inferiore a 12 Kw).
Il Testo inoltre, specifica che per “interventi di manutenzione ordinaria”, si intendono:
“gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
In sostanza dunque, rientrano nelle opere di edilizia libera, interventi quali:
– lo spostamento dei muri divisori (non rientrano gli interventi su pilastri o murature portanti);
– la stonacatura e re-intonacatura delle pareti e dei solai ;
– la verniciatura delle pareti;
– la sostituzione dei pavimenti ;
– la sostituzione di infissi interni ed esterni (porte e finestre);
– gli interventi che servono a mantenere efficienti gli impianti .
Le norme prevedono che siano attività libera anche alcuni interventi effettuati all’esterno dell’edificio. Come ad esempio la pulitura o ri-tinteggiatura della facciata oppure la riparazione/sostituzione del tetto (purché non alteri la sagoma dell’edificio). Ma anche la realizzazione di aree ludiche (senza fini di lucro!), e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali.
Infine ricordo che l’importo necessario per realizzare una ristrutturazione di interni può essere parzialmente detratto dalla dichiarazione dei redditi. Ne abbiamo parlato meglio in questo articolo che consiglio di leggere.