Quanto deve essere grande una camera da letto matrimoniale? E una camera da letto singola? Quanto deve essere alto il soffitto in un soggiorno? E quello in un bagno?
Quanto devono essere grandi le finestre delle nostre stanze? La risposta a tutte queste domande è contenuta in una legge del 1975. La legge fissa alcune misure minime che gli ambienti delle nostre abitazioni devono assolutamente rispettare.

In questo articolo vedremo la grandezza minima delle stanze: misure del soggiorno, camere da letto, etc. Su questo argomento, avevamo già fatto un articolo sul nostro sito, nel quale sinteticamente riportavamo le disposizioni principali contenute nella legge di riferimento. Visto l’interesse dei lettori, abbiamo creduto opportuno approfondire meglio l’argomento e per questo abbiamo realizzato un video per illustrare meglio l’aspetto tecnico. Quella che segue è la trascrizione, divisa per capitoli, del video.


1. Introduzione

Mi capita spesso che dei clienti mi chiedano di aggiungere ad esempio, una camera da letto in più nel loro appartamento.
Purtroppo però la cosa non è sempre possibile, perché per essere a norma una camera da letto deve avere una superficie minima, cioè una metratura, minima. E non sempre nella casa sono disponibili i metri quadrati che occorrono per l’operazione.
E poi una camera da letto, non può essere cieca, ma deve avere anche una finestra e anche la finestra deve avere una dimensione minima perché deve assicurare alla stanza la giusta luce e il giusto ricambio d’aria. E anche qui non è detto che nella casa si trovi già una finestra in più delle dimensioni necessarie.
Quindi? Quanto deve essere grande la camera? E quanto la sua finestra?
Diremo una per una tutte le regole dopo. Prima però dobbiamo capire bene il senso di questa legge. Per farlo, dobbiamo andare indietro nel tempo, precisamente negli anni 60.

2. La speculazione edilizia negli anni 60 e 70

Per raccontare bene il clima che si respirava in quel periodo nel nostro paese, faremo riferimento ad un bellissimo film, quello di Francesco Rosi: “Le mani sulla città.
Quest’opera è un capolavoro importantissimo per la storia del cinema italiano, perché inventa un genere: quello del film impegnato, il film di denuncia.
Infatti in questa pellicola, il regista compie un atto d’accusa contro un tipo di abuso che esplodeva proprio in quel periodo: quello della speculazione edilizia.
“Le mani sulla città” è un film del 1963, ma il tema è più che mai attuale, ed è quello della collusione tra il mondo degli affari dei cosiddetti palazzinari, e quello della politica. Un film che valse il Leone d’Oro a Francesco Rosi.
Gli anni 60 sono quelli del boom economico, quelli del boom edilizio. Gli anni del miracolo italiano. Come si sente dire bene al protagonista del film, in quegli anni l’edilizia era divenuta un vero business, un vero affare per tanti. Negli anni 60 e 70 le nostre città cominciarono ad allargarsi, ad espandersi a dismisura. Spuntavano palazzi dappertutto, anche nei punti in cui non era davvero opportuno che nascessero delle abitazioni.

3. La necessità di una Legge sulle misure degli appartamenti

I costruttori agivano in un campo senza regole, ed erano liberi di costruire appartamenti anche poco abitabili, o addirittura insalubri, cioè privi dei minimi requisiti igienici per essere abitati. Molti cominciarono dunque a chiedere a gran voce dei provvedimenti, delle norme, per le abitazioni.
E fu così che il Parlamento italiano iniziò ad emanare delle leggi che sono ancora oggi dei veri e propri capisaldi per l’urbanistica e l’edilizia.
Ma veniamo finalmente alla nostra legge. Il provvedimento che ci riguarda è precisamente un Decreto Ministeriale. Porta la data del 5 luglio 1975, ed è emanato dal Ministero della Salute Pubblica.

4. Effetti della Legge

Il Decreto venne adottato per far si che sul suolo italiano si costruissero degli appartamenti vivibili, abitabili, “respirabili”, se così possiamo dire.
Si voleva evitare quindi che le persone vivessero in delle celle anguste, o in dei buchi privi di luce e di aria.
La legge stabilì che tutti i progetti delle case che non rispettavano le regole, di cui tra poco parleremo, non avrebbero ottenuto dal Comune la “Concessione Edilizia” che oggi si chiama “Permesso di Costruire”. E quindi nemmeno l’Abitabilità, che oggi si chiama “Agibilità”. Questo obbligo naturalmente è tuttora valido. Ma vediamo nel dettaglio le singole disposizioni.

5. Misure minime, le altezze degli appartamenti

Il titolo del Decreto dice testualmente che riguarda le altezze minime e i requisiti igienico-sanitari delle nostre abitazioni. La prima misura minima che viene fissata nel testo è l’altezza. Il Decreto dice che i nostri alloggi devono essere alti ALMENO 2,70 metri. È una misura interna e quindi è quella che intercorre tra il pavimento e il soffitto.
La cosa è facile da stabilire quando il soffitto è piano (come quando c’è un solaio), più complicata se il soffitto è inclinato (come quando c’è un tetto). In quest’ultimo caso si fa una media delle altezze, ma essendo appunto, un procedimento un po’ complesso, che dipende dal tipo di falda, cercheremo di illustrarlo a parte in un prossimo articolo.
Ora attenzione perché alla regola dei 2,70 metri di altezza ci sono due eccezioni:
– la prima è quella delle Comunità Montane. Le case in montagna infatti possono essere più basse ed è sufficiente un’altezza di 2,55 metri.
la seconda eccezione è quella dei locali come i bagni, i ripostigli, i corridoi, i disimpegni, e in genere gli ambienti dove non si passa molto tempo. Questi luoghi possono essere anche più bassi di 2,70 metri, e possono arrivare a 2,40 metri.

6. Grandezza minima delle stanze

Dopo le altezze, il Decreto fissa le superfici di alcune stanze a partire dalle camere da letto.
Le camere da letto vengono distinte a seconda del numero di persone che devono ospitare. Quindi, le camere da letto per 2 persone devono essere almeno di 14 mq. Mentre le camere da letto per 1 sola persona, devono essere di almeno 9 mq.
Veniamo agli altri ambienti: per il Decreto ogni casa deve avere un soggiorno, e questa stanza deve essere di almeno 14 mq.

7. Grandezza minima delle monolocali

Il Decreto da anche una misura minima per gli “alloggi monostanza”, che sarebbero gli appartamenti che oggi noi chiamiamo “monolocali“.
Anche qui il decreto fa due distinzioni:
– se i monolocali ospitano una sola persona, la superficie minima dell’alloggio deve essere almeno di 28 mq.
– mentre se l’alloggio deve ospitare due persone, la superficie deve essere di almeno 38 mq.

7. Grandezza minima delle finestre

Veniamo alle finestre. Tutte le stanze devono averne una. Ma quanto deve essere grande una finestra?
La grandezza dipende dall’ampiezza della stanza e più una stanza è grande, più deve essere grande la finestra.
La regola è questa: la superficie di una finestra deve essere 1/8 della superficie del pavimento.
Facciamo un esempio.
Supponiamo di avere una stanza che misura 4 metri per 2,50 metri, fanno 10 mq di pavimento.
Dunque, ora per sapere quanto deve essere grande la finestra di questa stanza, devo applicare il rapporto di 1/8 e quindi farò :
10,00 mq di pavimento / 8 = 1,25 mq.
La superficie finestrata deve essere almeno di 1,25 mq.
Quindi posso mettere ad esempio, una finestra larga 1 metro e alta 1,25 metri.
Se voglio posso farla più grande, ma non più piccola.

9. Quali vani possono essere ciechi

Come abbiamo visto prima, anche per le finestre ci sono delle eccezioni.
E quindi, alcuni ambienti della casa, possono anche NON avere la finestra. Infatti: i bagni; i disimpegni; i corridoi; i ripostigli; i vani scala, possono anche essere ciechi.
Però, attenzione, nel solo caso del bagno, se il bagno non può avere una finestra per il ricambio d’aria, è obbligatorio installare un impianto di aspirazione meccanica. Ed è quello che siamo abituati a vedere ad esempio nei bagni degli alberghi, dove sentiamo spesso il rumore della ventola.

10. Deroghe alla Legge nei Regolamenti Comunali

Il Decreto è valido su tutto il territorio nazionale. Dobbiamo dire poi che a livello locale i Comuni hanno tutti un Regolamento Edilizio. E alcuni di essi hanno delle deroghe alla legge, che solitamente però riguardano soltanto le altezze minime. E’ il caso ad esempio del Comune di Milano.
Scarichiamo il regolamento edilizio comunale di Milano dal sito del Comune stesso, e leggendo scopriamo che a Milano i locali vengono distinti in:
– LOCALI PRINCIPALI;
– LOCALI ACCESSORI;
– LOCALI DI SERVIZIO.
Ovviamente per locali principali si intendono sempre i soggiorni, le cucine, e le camere da letto. Queste stanze devono avere sempre l’altezza di almeno 2,70 metri.
Per locali accessori a Milano si intendono i bagni ma anche le stanze da studio e da hobbies. Questi locali accessori devono avere altezza minima di 2,40 metri.
Mentre per locali di servizio a Milano vengono intesi i disimpegni, i corridoi, ed anche i garage, e questi possono essere molto più bassi, fino ad arrivare a raggiungere addirittura i 2,10 metri di altezza minima.

11. Conclusioni

Ricordatevi che abbiamo parlato di misure minime, quindi potete abbondare, ma NON difettare.
Bene, spero che tutto questo vi sia stato utile, a me non mi rimane che ringraziarvi per averci letto/visto fin qui e ci leggiamo/vediamo al prossimo articolo/video!.