Ristrutturazione Attività
Rinnova in 3d la tua attività commerciale, vedrai come sarà il tuo negozio prima di ristrutturarlo Esempio di ristrutturazione degli interni di una locale commerciale da adibire ad ufficio immobiliare...
Nel 1975 furono fissate in Italia alcune regole igienico-sanitarie per gli edifici, questo perché la speculazione edilizia in quegli anni era arrivata a livelli indecenti: le imprese di costruzioni sfruttavano al massimo i metri quadrati di suolo a disposizione per vendere appartamenti e ricavarne elevati profitti, il legislatore volle quindi porre un freno a questo indecoroso fenomeno.
Le restrizioni imposte dal citato Decreto non riguardano soltanto le camere da letto, ma detta anche altre norme sui vari ambienti abitativi, le vediamo ora nel dettaglio.
L’art.1 del D.M. riporta le altezze minime delle stanze, in sintesi:
La regola è valida in tutta Italia, fanno eccezione soltanto le Comunità Montane che possono arrivare a 2,55 mt in virtù delle condizioni climatiche e della particolare tipologia edilizia.
L’art.2 del Decreto riguarda proprio le superfici minime delle camere da letto:
Lo stesso articolo dispone inoltre che nelle camere da letto, nel soggiorno e nella cucina debba esserci una finestra apribile.
L’art.3 fissa la superficie minima per i monolocali (chiamati alloggi “monostanza”) comprensiva di servizi:
Il decreto pone poi un’importante regola per le dimensioni delle aperture, fissando a 1/8 della superficie pavimentata la superficie della finestra del singolo ambiente, in pratica:
e si spinge fino a imporre la cappa di aspirazione sul piano cottura della cucina.
Decreto Ministero della Sanità del 5 luglio 1975
ARTICOLO DI MARIA GRAZIA MANCA Copyright ©
Si autorizza la riproduzione parziale o totale solo se presente un link al presente articolo